IMU: esenzione per gli Enti No Profit

Il Decreto del Ministero dell’Economia n. 200 del 19 novembre 2012‚ ovvero il Regolamento di attuazione dell’art. 91–bis‚ comma 3‚ del Decreto Legge n. 1/2012 (convertito nella L. n. 27/2012)‚ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 274 del 23 Novembre 2012 contiene la disciplina IMU per gli enti non commerciali. Il provvedimento, entrato in vigore dall’8 dicembre 2012, individua i casi di esenzione dall’IMU stabilendo modalità e procedure per il pagamento dell’imposta a partire dal 1° gennaio 2013.

In particolare stabilisce che occorrono due requisiti affinché le attività realizzate da un ente non profit possano definirsi non commerciali. Il primo requisito concerne l’atto costitutivo o lo statuto dell’ente che deve prevedere:

ll divieto di distribuire utili e avanzi di gestione‚ oltre a fondi‚ riserve o capitale durante la vita dell’ente‚ in favore di amministratori‚ soci‚ partecipanti‚ lavoratori o collaboratori;
l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione solo per sviluppare attività funzionali allo scopo istituzionale di solidarietà sociale;
l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale‚ in caso di suo scioglimento per qualunque causa‚ ad altro ente non commerciale che svolga analoga attività. Entro il 31 dicembre 2012‚ gli enti non commerciali che vogliano beneficiare dell’esenzione IMU devono‚ comunque‚ predisporre o adeguare il proprio statuto a quanto previsto dal Regolamento.
Assolto il requisito preliminare la seconda condizione per la non commercialità è che le attività svolte (assistenziali e sanitarie‚ didattiche‚ ricettive‚ culturali e ricreative‚ sportive), ai fini dell’esenzione dall’IMU devono essere gratuite o può essere chiesto versamento di corrispettivi di importo simbolico che‚ comunque‚ non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale‚ tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

Per quanto riguarda il calcolo dell’imposta quando l’immobile viene usato anche per attività commerciali‚ il Decreto stabilisce che si determina con riferimento a tre elementi: superficie dell’immobile destinato a tale utilizzo‚ altrimenti il tempo dedicato a tali attività oppure‚ come criterio residuale‚ il numero di soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali.

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